Nell'ambito della "colpa" medica, si distinguono e si cumulano la responsabilità penale (sempre personale) e civile dei singoli componenti dell’equipe medica, e la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, tenuta ad assicurare un’adeguata predisposizione di mezzi e persone per la somministrazione nel proprio ambito di trattamenti sanitari, in relazione ai quali, pur non sussistendo una precipua obbligazione di mezzi, cionondimeno deve essere sempre assicurato l'impiego della miglior scienza e d esperienza del momento.
In caso d’interventi considerati ormai di difficoltà minima, o come si suol dire "di routine", secondo i convincimenti della letteratura e della comunità scientifica, il medico che incorre in errore risponde anche per colpa "lieve". Un altro ambio di responsabilità riguarda poi le omissioni di referto in sede di ricovero di prime cure in pronto soccorso, gli errori ed omissioni nella tenuta delle cartelle cliniche e la mancata o incompleta somministrazione del consenso informato ai trattamenti sanitari, che riguardano tutte le branche della medicina, compresa l'odontoiatria.
Da ultimo si segnalano tristemente le cd. "Cadute da barelle" dove è evidente la responsabilità del direttore sanitario de presidio ospedaliero. Lo Studio Legale Ricciardi è a Vs. disposizione per approfondire singole fattispecie, al fine di valutare se sussistano i presupposti per la tutela dei diritti lesi dagli errori sanitari.
Qualora, dall'errato trattamento chirurgico e dalla errata terapia consegua una invaldità permanente, per valutare se sussisitono i presupposti per il rcionoscimento dell'invalidità civile e per il conseguimento della pensione di invalidità e della indennità di accompagnamento, clicca qui di seguito►
Nell'ambito della "colpa" medica, si distinguono e si cumulano la responsabilità penale (sempre personale) e civile dei singoli componenti dell’equipe medica, e la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, tenuta ad assicurare un’adeguata predisposizione di mezzi e persone per la somministrazione nel proprio ambito di trattamenti sanitari, in relazione ai quali, pur non sussistendo una precipua obbligazione di mezzi, cionondimeno deve essere sempre assicurato l'impiego della miglior scienza e d esperienza del momento.
In caso d’interventi considerati ormai di difficoltà minima, o come si suol dire "di routine", secondo i convincimenti della letteratura e della comunità scientifica, il medico che incorre in errore risponde anche per colpa "lieve". Un altro ambio di responsabilità riguarda poi le omissioni di referto in sede di ricovero di prime cure in pronto soccorso, gli errori ed omissioni nella tenuta delle cartelle cliniche e la mancata o incompleta somministrazione del consenso informato ai trattamenti sanitari, che riguardano tutte le branche della medicina, compresa l'odontoiatria.
Da ultimo si segnalano tristemente le cd. "Cadute da barelle" dove è evidente la responsabilità del direttore sanitario de presidio ospedaliero. Lo Studio Legale Ricciardi è a Vs. disposizione per approfondire singole fattispecie, al fine di valutare se sussistano i presupposti per la tutela dei diritti lesi dagli errori sanitari.
Qualora, dall'errato trattamento chirurgico e dalla errata terapia consegua una invaldità permanente, per valutare se sussisitono i presupposti per il rcionoscimento dell'invalidità civile e per il conseguimento della pensione di invalidità e della indennità di accompagnamento, clicca qui di seguito►